Riforma del 416-ter: annacquata la legge sul “voto di scambio”
Ridotte le pene per i politici che trattano la criminalità, scompare dal testo la “messa a disposizione del politico” nei confronti del mafioso. Una “legge perfetta” secondo alcuni, una norma svuotata di senso secondo molti altri
di Guglielmo Sano
Una cosa è certa: i politici che trattano con i mafiosi, dopo l’approvazione della riforma sul “voto di scambio”, rischiano pene più leggere rispetto a prima. A determinare questo cambiamento, un emendamento proposto da Davide Mattiello del Pd – che è andato a modificare il ddl approvato, lo scorso Gennaio, dal Senato. La riforma ha incassato il favore del governo e adesso passerà nuovamente al Senato – se fosse stato approvato senza essere modificato, invece, il ddl sarebbe diventato legge. “Il governo si impegnerà al massimo nel corso dell’esame al Senato perché questa norma sia definitivamente approvata prima delle elezioni europee”, ha detto il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.
In pratica, per il reato di scambio politico-mafioso – articolo 416-ter del codice penale – il carcere sarà non più, come previsto dal Senato, da 7 a 12 anni, bensì soltanto da 4 a 10 anni; inoltre, è stata eliminata la punibilità della “messa a disposizione” del politico nei confronti del mafioso perché ritenuta un parametro di giudicabilità troppo indeterminato: soprattutto questo punto ha scatenato lo sdegno del M5S e, nello stesso tempo, l’esultanza di FI che aveva promesso di “alzare le barricate” nel caso in cui la legge fosse stata approvata nella versione precedente, troppo “dura”, “severa”. “Va comunque chiarito – rileva sempre il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri – che l’eliminazione del riferimento alla condotta di dare la disponibilità per soddisfare gli interessi dell’associazione mafiosa non è certamente un passo indietro”.
Perché “chi, senza essere mafioso, si metterà a disposizione della mafia verrà comunque punito a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa quando il suo comportamento avrà effettivamente agevolato la mafia”. Gli fa eco il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti – “adesso abbiamo una norma perfetta per contrastare lo scambio tra politica e mafia” – che della precedente forma della legge criticò proprio tale elemento di vaghezza, un “difetto di tipizzazione”, che rendeva la norma “troppo estesa e ampia e poteva non essere norma di garanzia per i cittadini proprio per tale ampiezza”.
Eccetto i pentastellati, dunque, tutti soddisfatti? Non proprio: in realtà non pochi hanno accusato il parlamento di aver “svuotato” di senso la legge. La critica si basa su un piccolo dettaglio presente nel testo approvato a Gennaio e mancante, invece, in quello odierno: “chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-ter in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”. Il precedente testo presentava prima di “altra utilità” la parola “qualunque”. Un cambiamento di certo non irrilevante.
Molte perplessità sono state espresse anche dall’ex magistrato, oltre che autore del libro Toghe Rotte, Bruno Tinti: su il Fatto Quotidiano ha ricordato che per l’Aula “il politico che promette di mettersi a disposizione di un’associazione mafiosa in cambio di voti non è punibile se poi i voti non gli vengono dati” – non si possono giudicare le “intenzioni” sembra essere il senso del testo della legge, quindi, si intende che dovrebbe essere il partito del politico, che è sceso a patti con il mafioso, a “farlo fuori”.
Ma non solo: anche sulla riduzione delle pene previste, ora da 4 ai 10 anni, i cambiamenti rischiano di annacquare la riforma. Questo perché con pene fino a 4 anni non si va in galera ed è previsto l’affidamento ai servizi sociali. Tinti, con sarcasmo, ha sottolineato come “le attenuanti generiche non si negano a uno scambista incensurato (sono sempre incensurati, li salva la prescrizione)”. Anche se gli scambisti vengono puniti con 6 anni, se si toglie un terzo per via delle attenuanti, ne resteranno soltanto quattro. Tradotto, tante scappatoie per evitare la galera.
Inutile più che dannosa questa riforma (anche se potrebbe comunque rivelarsi “pericolosa”), verrebbe da dire, come tutti i compromessi fatti per “tirare a campare” (andreottianaente parlando) d’altronde. Bisognerà vedere fino a che punto garantirà la certezza di “punire” chi viene giudicato “colpevole”: visto che il problema era costituito proprio dal fatto che, il testo precedente, avrebbe portato a istruire una miriade di processi che non sarebbero, infine, arrivati a sentenza.
Delusione più che rabbia da parte di organizzazioni impegnate sul territorio come “Libera” e “Gruppo Abele”, tra i principali promotori della campagna “Riparte il Futuro”, firmata on line da oltre 460 mila cittadini, che si propone di modificare l’articolo 416-ter in modo da punire tutti gli accordi politico-mafiosi, non solo quelli che avvengono tramite pagamento di denaro poiché “i voti della criminalità vengono “comprati” attraverso la promessa di favori, appalti, concorsi pubblici “addomesticati”, amicizie”.