Chi offre di più? La questione del mercato sleale
Ogni giorno il consumatore è bersaglio di pratiche commerciali scorrette. L’informazione chiara e puntuale diventa così un vero e proprio diritto del cittadino europeo
di Martina Zaralli
“Nel bene o nel male, l’importante che se ne parli”, diceva qualcuno. La pubblicità, l’anima del commercio, tratteggia il profilo di un attuale transformer che, con spot e offerte vantaggiose poco chiare, ha costruito un buio informativo nel quale si nasconde il mostro della slealtà.
Offerte gratuite non veritiere, sistemi piramidali e vantaggi sperali fasulli sono tra gli esempi più noti di ciò che, comunemente, sono definite come pratiche commerciali scorrette. Si dividono in due categorie: ingannevoli ed aggressive, e le finalità sono intuitive.
Le prime si configurano nella presentazione di false informazioni o, specularmente, nell’omissione di informazioni essenziali circa il prodotto o il servizio. Le seconde, invece, come una costrizione all’acquisto, la quale può avvenire con diverse modalità: dalla pubblicità “invadente” fino alle minacce personali. La facilità con la quale riusciamo ad identificarci in questa carneficina giornaliera ha sviluppato una nuova coscienza: quella del consumatore, che sta diventando giocatore ed arbitro di non poco rilievo nelle partite del mercato.
La presenza di un nuovo player, nel delicato mondo degli scambi, è ben percepita sia dalle legislazioni nazionali, sia dal vigile occhio della Comunità Europea, da sempre sensibile alla natura fair (giusta) della concorrenza.
Importante, in uno scenario del genere, è l’opera di informazione nonché la prolifica ed avveniristica attività normativa dell’Unione: la direttiva 2005/29/CE, specifica su tali pratiche, ha gettato le basi per la fidelizzazione del consumatore verso i traffici transfrontalieri. Regole, queste, che sono confluite nel Codice dei Diritti online, una raccolta di principi già vigenti nell’UE che guardano attentamente anche al cyberspazio, disciplinando così la moderna addizione del consumo: il commercio e la Rete.
Nell’informazione chiara e veritiera, nell’equità delle clausole contrattuali si manifesta il main stream europeo, recepito in Italia nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) che, oltre a disciplinare, vietare e reprimere le pratiche in esame, descrive, in linea con la giurisprudenza comunitaria, le caratteristiche che deve avere il consumatore affinché una determinata azione possa essere sanzionata.
Il codice, infatti, ravvisa nella persona normalmente informata, ragionevolmente attenta ed avveduta, da individuare sulla base di fattori di ordine sociale, culturale ed economico il consumatore medio europeo quale soggetto tutelabile. Torna, insomma, il criterio molto caro alla tradizione che vede nel mezzo la sede della virtù, in questo caso della conoscenza.
Nel contesto 2.0 appare necessario, però, convergere, in tale background conoscitivo, anche il grado di dimestichezza con Internet, il quale non può essere considerato solo come un canale prioritario per la commissione degli illeciti.
Ciò, affinché, la decisività dell’ingannevolezza si modelli sulla base dell’evoluzione sociale e delle relative conoscenze nascenti dal progresso tecnologico. Concretamente, cosa può fare il consumatore? Fermi i vari rimedi giurisdizionali, sicuramente, può prestare molta attenzione a diversi aspetti; oggettivi e soggettivi.
Attenzione, quindi, verso il contenuto dei contratti, verso l’intero messaggio pubblicitario. Può, anzi deve, controllare i prezzi in occasione di vendite sottocosto ed infine, è opportuna una particolare accortezza qualora la pratica commerciale scorretta sia indirizzata verso categorie vulnerabili: minori e diversamente abili.
Chi offre di più, nel mercato globale, è la legge che, con la richiesta esaustività delle informazioni, disegna, oggi, un diritto del cittadino imprescindibile dal suo essere consumatore e necessario per la nascita di un percorso verso il consumismo ragionato.