Equo compenso, il tesoro della pirateria legalizzata
La possibilità di realizzare una copia privata è subordinata al pagamento di un equo compenso. Il diritto d’autore deve coordinarsi con la tutela dei consumatori
Nella repentina mutevolezza delle sinergie sociali, la sovrastruttura giuridica ha avuto una storia singolare nelle prerogative connesse alle opere dell’ingegno. Un percorso tortuoso di riconoscimenti e conquiste, segnato da un bilanciamento costante tra interessi degli autori e della collettività.
Oggi, ciò si è tradotto nella invitabile previsione di un sistema di eccezioni alla stringente normativa autoriale. Compressioni sollecitate anche dalla variabile indipendente dell’evoluzione: lo sviluppo tecnologico.
L’equo compenso non è un sarcastica combinazione di parole ma la pace armata nella guerra tra diritti degli autori e informazione, quest’ultima nell’accezione più lata del termine, raggiunta con la Dir. 2001/29 CE. L’art. 5 e il considerando 35 rappresentano, infatti, la sintesi legislativa tra protezione, e necessaria remunerazione, per chi le opere le crea, e promozione delle cultura per chi le opere le utilizza.
In Italia, le regole europee sono state trasposte nel capo V della legge 633/1941 sul diritto d’autore (l.d.a), riscritto dal d.lgs. 68/2003. Per il caso che qui interessa, l’art. 71 sexies prevede la possibilità di realizzare una copia privata subordinandola al pagamento di un equo compenso a favore degli aventi diritto.
Tale remunerazione all’autore, in realtà indiretta, è dovuta da importatori o produttori di supporti che permettono la realizzazione della duplicazione dell’opera per uso personale, ossia lecito e non commerciale: supporti di registrazione audio e video, analogici o digitali, memorie fisse destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, apparecchi multifunzionali, pc, smartphone e tablet.
Elenco che, nel tempo, si è arricchito per mano giurisprudenziale: tanto per fare un esempio, la sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2013, cause riunite da C-457/11 a C-460/11, ha ricompreso, tra i supporti, stampanti e plotter, dettando, se vogliamo, anche delle nuove estensioni concettuali di “riproduzione”.
L’equo compenso si presenta, quindi, come la contropartita economica ad una presunzione di pirateria, seppur legalizzata, mediante la copia privata; degradando, in questo modo, la tutela della proprietà intellettuale, a mero diritto di credito.
Un sistema che, così come impostato, di equo ha solo il nome. In sintesi, una parte del costo dei prodotti elettronici, calcolata in base ai criteri stabiliti nell’Allegato tecnico del D.M. 30/12/2009, viene raccolta dalla SIAE e distribuita ai titolari dei relativi diritti a titolo di corrispettivo per la copia privata.
Le perplessità, non risolte dal meccanismo applicativo, risiedono nella circostanza che, su un piano pratico, poi, è il consumatore finale a pagare tale corrispettivo mediante la maggiorazione del prezzo del bene acquistato; concretezza dei fatti che si contrappone, invece, ad una ipoteticità del pregiudizio sofferto dall’autore nel caso, eventuale, della duplicazione dell’opera.
L’avvocato Giovanni Maria Riccio, docente di Diritto europeo e comparato all’Università di Salerno e legale dello studio romano E-Lex, commenta così la questione: “Il problema, nella relazione tra copia privata e beneficiari, sta nel meccanismo di distribuzione, complesso e poco trasparente; potrebbe essere opportuno, ad esempio, capire chi siano i singoli beneficiari”.
L’equo compenso dunque è senza dubbio un argomento trasversale alle varie dinamiche sociali. Al di là del voler indagare l’effettiva natura dello stesso, una maggior trasparenza dovrebbe tutelare le ragioni dei diversi interessi coinvolti. Chiarezza che si traduce, lato autore, in uno snellimento procedurale; lato consumatore, in una precisa informazione circa la natura del prezzo pagato per un determinato bene.
Nell’economia mondiale, il giusto compromesso potrebbe risiedere nel concepire la tecnologia come spinta all’innovazione, e non come ulteriore strumento di tassazione del consumatore.
L’equo compenso, nel sistema Italia, non è solo sinonimo di corrispettivo per la copia, ma è collettore di regole e criticità che, non senza problemi, vivono nel mondo del giornalismo. Aspetti, non poco semplici, dei quali si parlerà nel nostro prossimo articolo.