Il reato di tortura e i fantasmi della Diaz

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La Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato l’Italia per i fatti della Scuola Diaz

di Guglielmo Sano

Reato di Tortura, Diaz, G8

fonte immagine: Globalproject.info

Marc Covell era davanti alla Scuola Diaz, quando arrivarono le camionette. Un gruppo di carabinieri si stava avvicinando, lui tirò fuori il tesserino da giornalista: era inviato di Indimedia.uk al G8 di Genova. Le uniche parole che gli vennero rivolte furono “you are black block, we kill black block”. Ad ucciderlo ci provarono davvero. Chissà se Covell ebbe il tempo di riflettere sull’ironia della sorte; non aveva partecipato a nessuna manifestazione, aveva passato le giornate del G8 a fare il suo lavoro al terzo piano dell’edificio di fronte alla scuola, dove si trovava il news dispatch, aggiornando il sito con le notizie che venivano dalla piazza.

Quando gli chiesero che cosa fosse successo alla Diaz allo scoccare di quella mezzanotte cilena, il fotoreporter britannico rispose “human football”: in sostanza, gli “agenti” ci avevano “giocato” come se fosse un pallone da calcio. Il risultato, tra le altre cose, fu un polmone perforato da una mezza dozzina di costole rotte.

Una decina di costole, insieme a un braccio, una gamba, vennero frantumate anche ad Arnaldo Cestaro, militante vicentino di Rifondazione, 62enne all’epoca dei fatti. Quest’ultimo si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti Umani: otterrà un risarcimento dallo Stato. Stessa cosa succederà a tutti gli altri “fantasmi” della Diaz, che hanno presentato ricorso a Strasburgo, in virtù di questo prezioso precedente.

La Corte Europea, inoltre, dando ragione a Cestaro ha aggiunto che quel blitz condotto dalle forze dell’ordine durante la notte del 21 luglio 2001 fu “tortura” – violazione dell’articolo 3 della Convenzione per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamental –  giudicando, inoltre, inammissibile che, a 65 anni dalla Convenzione Europea e a 31 anni da quella di New York, l’Italia non abbia ancora introdotto il reato, appunto, di “tortura”. “Nessuno deve avere paura dell’introduzione del reato di tortura“ ha detto pochi giorni dopo la sentenza il premier Matteo Renzi mentre riconfermava al vertice di Finmeccanica Gianni De Gennaro, capo della polizia durante le proteste di Genova.

Renzi ha subito lavato l’onta della condanna con un provvedimento, passato alla Camera dopo essere stato approvato in prima lettura al Senato, che introduce il reato di “tortura” nel nostro ordinamento. Tuttavia, la legge adesso dovrà passare di nuovo al Senato per ottenere l’approvazione definitiva dopo alcune modifiche – nella migliore delle ipotesi, quindi, potrà essere operativa poco prima dell’estate. Già un passo avanti, visto che la prima proposta di legge sul reato di “tortura”, a firma Nereo Battelo senatore PCI, risale al 1989. La questione è più complicata.

D’altronde, lo stesso autore del disegno di legge Luigi Manconi ha definito il testo uscito dalla Camera “mediocre”. Il disegno di legge introduce il reato di tortura come “reato comune”, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni, sono previste delle aggravanti se a commettere il reato è un pubblico ufficiale. Il “reato comune” è quello commettibile da chiunque, mentre quello “proprio” è imputabile solo a pubblici ufficiali – premette Manconi sul suo blog.

Ora “Il testo approvato alla Camera ha cancellato il riferimento allo stato di privazione della libertà e alla condizione di minorata difesa che nel testo del Senato erano il necessario corollario della scelta di qualificare la tortura come un reato comune“ – sottolinea sempre l’autore della legge. Dunque, “se in Senato si discuteva del fatto che il reato potesse essere contestato non solo ai poliziotti, ma anche ai sequestratori, con il testo della camera emergono, tra i possibili autori di reato, anche i genitori e gli insegnanti”.

Un altro problema pressante è formulabile in questo modo: i fatti della Diaz rientrerebbero o no nel reato come è perimetrato nel Ddl? Considerando che il testo, all’art. 1, recita: “Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza”; è lecito chiedersi “coloro che dormivano nella Scuola Diaz, non essendo in stato di fermo, sarebbero considerati vittime di tortura”?

La risposta è “no”. Come ha scritto Francesco Viganò, Professore di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Milano, la legge così com’è “risulterebbe inapplicabile proprio a casi come quello della scuola Diaz, che la Corte EDU inquadra oggi all’unanimità entro la nozione di tortura. In effetti, la norma ora all’esame circoscrive l’ambito dei soggetti passivi alle persone affidate all’agente, o comunque sottoposte alla sua autorità, vigilanza o custodia, escludendo così la possibilità di riconoscere la sussistenza del delitto nell’ipotesi di gravi violenze, gratuitamente finalizzate a provocare sofferenza nelle vittime, compiute dalle forze di polizia nell’ambito di operazioni di ordine pubblico prima che le vittime medesime siano tratte in arresto”. Per quanto tempo ancora si aggireranno per l’Europa i “fantasmi” della Diaz?

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