Chi è senza rete scagli la prima pietra: educazione digitale e cyberbullismo
L’importanza dell’educazione digitale: il disegno di legge sul cyberbullismo riceve il “sì” della Camera. Ora il testo passa al Senato, ma non si placano le critiche al DDL
di Martina Zaralli
su Twitter @MartinaZaralli
“Qualcuno doveva aver diffamato Josek K., perché,
senza che aveva fatto nulla di male, una mattina venne arrestato”
Franz Kafka, Il Processo, 1925
Paura nel web, paura per il web.
Il triste caso di Tiziana Cantone porta al banco degli imputati la rete e non le persone. Il giudice popolare condanna, censura, ma senza una testimonianza fondamentale: l’educazione al digitale.
Un fatto di cronaca, una storia di cyber vittima, che arriva in un momento particolare in cui politica e opinione pubblica sono divise sulla nuova legge sul bullismo e cyberbullismo: pochi articoli, un iter legislativo iniziato più di due anni fa, un testo senza dubbio necessario, ma che lascia perplessi (e anche non poco).
È arrivato il sì della Camera: 242 voti favorevoli, 73 no e 48 astenuti. Ora il testo passa al Senato. Nato dalla vicenda Carolina Picchio, proposto dalla senatrice PD Elena Ferrara, il disegno di legge aveva un intento ben definito, una chiarezza di obiettivo evidente già nel titolo: “Disposizioni per la tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Minori, siano essi i destinatari o gli autori, e cyberbullismo, dunque.
Con il passaggio alle Commissioni giustizia e affari sociali della Camera (dopo l’approvazione al Senato), l’ultimo quello 27 luglio scorso, le modifiche introdotte rischiano di trasformare il DDL in una censura del web e il timore di un effetto bavaglio, di un restringimento alla libertà di espressione, è ormai un sentimento corale. Lo scopo della proposta originaria ne risulta snaturato: l’impianto di base rimane la protezione dei minori, ma i vari emendamenti espandono la tutela anche ai non giovanissimi e reprimono condotte compiute anche con strumenti non digitali.
Dalla tutela della riservatezza alla diffamazione online, sono molti i profili controversi del disegno di legge. Ad essere preoccupata è la stessa senatrice Ferrara che, in un’ intervista, sottolinea come le modifiche in ottica sanzionatoria, l’ampliamento del raggio di azione, spostano il focus dall’educazione preventiva alla demonizzazione delle rete.
Al centro delle critiche ci sono gli articoli 1 e 2 (finalità e definizioni), profondamente rivisti rispetto alla stesura originaria. A questi si aggiunge l’articolo 2 bis che alla definizione di cyberbullismo riconduce “qualunque comportamento o atto non reiterato, rientrante tra quelli previsti al comma 2 e perpetrato attraverso la rete telefonica, la rete internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono inoltre la realizzazione e la diffusione online, attraverso internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l’onore e la reputazione della vittima; il furto di identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione”.
La traduzione, frutto di una lettura a sistema con l’intero DDL, è chiara: possibilità per chiunque di chiedere la cancellazione di contenuti sgraditi anche se frutto di un’azione isolata. Tra le sanzioni, confisca obbligatoria degli strumenti usati (pc, tablet, smartphone), la reclusione fino a sei anni.
La vittima di cyberbullismo, o il genitore se questa è minorenne, possono chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet (esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca) o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della privacy che interviene entro le successive 48 ore. È prevista inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, l’istituzione di un tavolo tecnico per redigere un piano di azione integrato al fine di contrastare e prevenire e monitorare il fenomeno.
La paura di ciò che non si conosce genera mostri. Violenza privata, bullismo e cyberbullismo sono fenomeni diversi perché diverse sono le realtà in cui posso vivere, soggette a regole proprie, intersecabili solo in alcuni punti e non oggettivamente congruenti.
Formazione e prevenzione diventano dunque, sempre più, momenti imprescindibili e fondamentali per la convivenza nello spazio virtuale “per promuovere una cultura ed una sensibilità adeguate alle nuove forme espressive del mondo online”, come sottolinea il Garante Privacy, Antonello Soro, nella nota diffusa il 14 settembre scorso.