Ius Soli, Ius Sanguinis e Ius Culturae: facciamo chiarezza
La legge in discussione al Senato sui nuovi criteri per la cittadinanza ha iniziato il suo iter nel 2013, nel 2015 è stata approvata dalla Camera e, ora, si trova a dover superare feroci resistenze a Palazzo Madama
di Marco Assab
su Twitter @marcoassab
Sgomberiamo subito il campo da un primo equivoco: la legge in discussione in Parlamento, che ha visto il Senato trasformarsi in un saloon, non prevede uno Ius Soli puro. Vale a dire: i figli di stranieri che nasceranno in Italia non saranno automaticamente cittadini italiani. Non funzionerà come negli Stati Uniti e, più in generale, sia in Nord che in Sud America, dove lo Ius Soli automatico consente a chiunque nasca sul territorio di un dato Paese, seppur da padre e madre stranieri, di ottenere immediatamente la cittadinanza. Ma prima di analizzare in dettaglio cosa prevede questa legge, fissiamo alcuni concetti indispensabili.
Per regolamentare la cittadinanza, gli ordinamenti giuridici si trovano sostanzialmente a dover scegliere tra due possibilità: lo Ius Soli, ovvero il diritto di cittadinanza legato al suolo, al territorio in cui si nasce; e lo Ius Sanguinis, ossia diritto di cittadinanza legato al sangue, alla cittadinanza dei propri genitori. Il secondo caso è quello che definisce, in maniera preponderante, l’acquisizione della cittadinanza nel nostro Paese. Ma vediamo cosa prevede attualmente la legge (n.91/1992).
“È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini” (Ius Sanguinis), oppure “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi”. Gli apolidi sono coloro che si trovano privi di alcuna cittadinanza. In questi rari casi dunque viene già applicato lo Ius Soli. Per tutti gli altri invece l’acquisizione della cittadinanza italiana non è affatto semplice.
Il bambino nato in Italia da genitori stranieri dovrà attendere infatti il compimento del diciottesimo anno di età per richiedere la cittadinanza. Deve aver inoltre risieduto legalmente ed ininterrottamente in Italia ed ha un solo anno a disposizione (dai 18 ai 19 quindi) per fare domanda. Fino a 18 anni, pur essendo nato e cresciuto qui, pur avendo studiato ed essersi pienamente integrato nel tessuto sociale del Paese, non è italiano.
Se ne deduce dunque che fino al raggiungimento della maggiore età, le sorti di questi bambini e ragazzi (italiani de facto ma non de jure) sono legate a quelle dei propri genitori, il cui permesso di soggiorno può sempre scadere costringendo tutta la famiglia a lasciare l’Italia. Mettendo da parte, per non creare eccessiva confusione, i restanti casi in cui si può acquisire la cittadinanza (matrimonio ad esempio), veniamo alla legge che tante polemiche sta scatenando in questi giorni.
Essa prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana prima dei 18 anni, ma a patto di stringenti condizioni. Verrebbe introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, uno Ius Soli “temperato” e uno Ius Culturae, per il quale l’elemento decisivo è, come si può immaginare, la scuola.
Si configurerebbe dunque quanto segue: il bambino nato in Italia diventerebbe automaticamente cittadino italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni, in possesso dunque del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ma attenzione: se i genitori sono cittadini di un Paese extra Unione Europea, a questo criterio se ne aggiungono altri tre:
– reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
– disporre di un alloggio idoneo;
– superare un test di conoscenza della lingua italiana.
Si tratta dunque di uno Ius Soli subordinato ad un concetto molto semplice: l’integrazione, in tutti i suoi aspetti, culturali ed economici. Ma, come detto poc’anzi, verrebbe introdotto anche uno Ius Culturae, ovvero: i minori stranieri nati in Italia, o arrivati entro i 12 anni, possono richiedere la cittadinanza a patto di aver frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (o le scuole elementari o le medie, per intenderci). Beninteso che, anche in questo caso, il genitore deve disporre di un valido permesso di soggiorno. Altra fattispecie è quella che riguarda i ragazzi nati all’estero ma che giungono in Italia fra i 12 e i 18 anni: essi potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno sei anni e aver superato un ciclo scolastico.
Veniamo adesso ai numeri. Uno studio della Fondazione Leone Moressa, basato su dati Istat e Miur, e citato da Repubblica, indica nel numero di 800.000 i beneficiari immediati del provvedimento; 634.592 ragazzi diventerebbero italiani per mezzo dello Ius Soli, mentre 166.008 grazie allo Ius Culturae. Si stima inoltre che i futuri beneficiari saranno circa 60 mila ogni anno.
Fatta chiarezza su come stanno le cose, proviamo a muovere alcune osservazioni. Questa legge ha iniziato il suo iter nel 2013, è stata approvata alla Camera nel 2015 e, ora, si trova impantanata al Senato. Ma il dibattito attorno alla modifica della legge del 1992 va avanti da anni. Ed è alimentato non dall’emergenza migranti (come già detto non sarà automaticamente cittadino italiano il figlio di immigrati che nasce qui) ma dal riconoscimento di uno stato di fatto: ci sono bambini e ragazzi, immigrati di seconda generazione, che di fatto, per lingua, usi, costumi, sono italiani ma, giuridicamente, non hanno alcun riconoscimento in questo senso. Non si tratta di spalancare le porte a… Ma di riconoscere qualcosa che già esiste. Si tratta altresì si aggiornare il nostro ordinamento giuridico alle mutate condizioni sociali.
Tuttavia non sbaglia affatto chi sostiene che la cittadinanza sia una cosa seria, che concede importanti diritti politici attivi e passivi, e che quindi non può e non deve essere “regalata”. Ma non ci sembra questo il caso. I paletti fissati dalla legge sono molto chiari: diventa cittadino italiano chi dimostra di essere integrato, economicamente e culturalmente, nel tessuto sociale del nostro Paese. Quindi, come già detto, si tratterebbe di riconoscere qualcosa che, di fatto, già è.