I nuovi obblighi antiriciclaggio di Bankitalia

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Comunicazioni oggettive: al via nuovi adempimenti antiriciclaggio per segnalare movimentazioni in denaro contante di importo superiore a 10mila euro
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I nuovi obblighi segnaletici in materia di antiriciclaggio

La lotta al riciclaggio del denaro ed al finanziamento del terrorismo – da parte del sistema bancario nazionale – si evolve sempre si più mediante l’introduzione di nuovi vincoli normativi segnaletici in capo agli intermediari bancari e finanziari.

In data 28 marzo 2019, è stato pubblicato, infatti, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il documento normativo “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”. Tali “Istruzioni” sono rivolte, tra gli altri, alle banche, agli istituti di moneta elettronica (IMEL), agli istituti di pagamento (IP).

In dettaglio, il nuovo adempimento normativo impone ai destinatari – come dianzi brevemente elencati – di inviare mensilmente all’UIF una “comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro” (cfr. art. 3, comma 1, “Comunicazioni oggettive”).

Pertanto, si assiste all’avvio di un’attività di registrazione sistematica delle operazioni oggetto di movimentazione del contante per importi maggiori alla soglia di € 10.000,00. Altresì, la nuova normativa UIF prevede:

  • l’obbligo di inviare una comunicazione negativa: qualora nel corso del mese non siano state compiute operazioni in contanti rilevanti;
  • l’obbligo di inviare un’apposita attestazione di mancata effettuazione di operazioni in contanti: per i destinatari la cui operatività non prevede l’utilizzo del contante.

L’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta allorché l’operazione: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia, che possano complessivamente far desumere la presenza di un’operatività sospetta; b) non venga posta in essere dalla clientela avente un significativo profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, l’invio di una segnalazione di operazione sospetta non esonera i destinatari della norma dall’obbligo di effettuare l’invio della comunicazione oggettiva sull’operazione medesima.

Le comunicazioni devono essere inviate in via telematica (formato XML), via internet mediante accesso al portale Infostat-UIF della Banca d’Italia. Nel dettaglio, le comunicazioni devono almeno riportare: i dati identificativi della comunicazione nonché gli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti.

L’invio delle comunicazioni oggettive deve essere effettuato dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio oppure dal Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale, così come definito dalla normativa di riferimento).

In ultimo, l’obbligo di inviare le comunicazioni oggettive decorrerà da questo mese di aprile 2019. L’invio delle comunicazioni deve avvenire entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.  In sede di first adoption, è stato, tuttavia, previsto che le comunicazioni valide per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio saranno oggetto di spedizione entro la deadline normativa fissata al 15 settembre 2019.

Francesco Ciavarella

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